Codice della navigazione

Art. 1012 c.nav. — Danni esclusi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

[2]Del pari l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili.

[3]Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo o da colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, salvo, nel caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, che il danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, ovvero che l'esercente abbia prese le misure necessarie per evitarlo.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1012 · fonte del testo

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