Art. 56 — Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.
Abrogato dal 18 gennaio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.
Abrogato dal 18 gennaio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2005 al 18 gennaio 2016. 299 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue a euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 8, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, fino alla produzione della documentazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art56 · fonte del testo
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