Art. 53 — Violazioni commesse con unità da diporto

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Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. (( Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. )) Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'. Per le violazioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)) si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione. (( Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. ))

Testo in vigore dal 1 marzo 2009 al 13 febbraio 2018

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2005 al 1 marzo 2009. 3 parole tolte, 147 parole aggiunte.

… di una nave da diporto. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta aggiunto: o la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto con una abilitazione scaduta, … che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'. Per le violazioni di cui tolto: al comma 1 aggiunto: ai commi 1 e 1-bis si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazioneaggiunto: . Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art53 · fonte del testo

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