Art. 27-bis — Unità da diporto a controllo remoto

I sistemi di comando remoto delle unita' da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonche' di sistemi di condotta di bordo. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unita' da diporto a controllo remoto puo' imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessita'. Chiunque esercita il controllo remoto delle unita' di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, e' in possesso di patente nautica.

Testo vigente dal 22 dicembre 2020

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art27bis · fonte del testo

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