Art. 2 — Unità da diporto utilizzata a fini commerciali

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L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:

  • a)e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
  • b)e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • c)e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
  • c-bis)e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
  • c-ter)e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata ((nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN))), con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. (( Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice. )) Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte ((stabilmente in Italia)) con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta ((allo Sportello telematico del diportista (STED))) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, (( validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED))), deve essere mantenuta a bordo. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2018 al 22 dicembre 2020

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2012 al 13 febbraio 2018. 26 parole tolte, 95 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

aggiunto: c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata tolto: nei relativi registri di iscrizione aggiunto: nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese … commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. aggiunto: Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte aggiunto: stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta tolto: all'autorita' marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona aggiunto: allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della … responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, tolto: timbrata e vistata dalla predetta autorita' aggiunto: validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art2 · fonte del testo

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