Art. 993 c.o.m. — Richiami in servizio

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Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa e' disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di eta', i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art993 · fonte del testo

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