Codice dell’ordinamento militare

Art. 981 c.o.m. — Normativa applicabile

Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:

  • a)articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
  • b)articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni((, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse));
  • c)articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • d)articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • e)articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
  • a)articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
  • b)articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
  • c)articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
  • d)articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
  • e)articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014. 71 parole aggiunte.

b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioniaggiunto: , nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art981 · fonte del testo

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