Codice dell’ordinamento militare

Art. 966 c.o.m. — Ufficiali piloti

Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di eta'. Gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero, assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di ammissione ai relativi corsi.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art966 · fonte del testo

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