Codice dell’ordinamento militare

Art. 888 c.o.m. — Complemento

[1]La categoria del complemento comprende:

  • a)gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in tale categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro;
  • b)gli ufficiali e i sottufficiali provenienti dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice;
  • c)gli ufficiali che assolvono l'obbligo di leva. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art888 · fonte del testo

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