Art. 761 c.o.m. — Speciali obblighi di servizio
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La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni. Ai fini della nomina in servizio permanente del personale di cui al comma 1, e' necessario il giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la nomina ha luogo prima o dopo il termine del corso.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013
