Art. 754 c.o.m. — Corsi di stato maggiore

Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore. Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti indicazioni:

  • a)previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze;
  • b)destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali sono state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;
  • c)determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 719, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori;
  • d)previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;
  • e)destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;
  • f)determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dal presente codice. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)). 138
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… previste dal presente codice. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali della Marina militare tolto: e dell'Aeronauticaaggiunto: , dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art754 · fonte del testo

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