Art. 677 c.o.m. — Reclutamento nelle altre Forze armate

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Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonche' dell'Arma dei carabinieri, puo' avvenire con le modalita' di cui all'articolo 676.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art677 · fonte del testo

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