Art. 666 c.o.m. — Immissioni in ruolo

Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale, forestale e tecnico. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non puo' in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non puo' in ogni caso superare un ((ventitreesimo)) della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi. 138 Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non puo' in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2022 al 28 maggio 2026. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non puo' in ogni caso superare un tolto: ventiseiesimo aggiunto: ventitreesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art666 · fonte del testo

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