Art. 647 c.o.m. — Norme generali sui concorsi
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Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:
- a)i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonche' quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti;
- b)le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;
- c)la composizione delle commissioni esaminatrici. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014
