Art. 638 c.o.m. — Mancanza dei requisiti

I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di eta' che puo' essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione. L'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art638 · fonte del testo

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