Art. 541 c.o.m. — Termini dei pagamenti e piani di consegna

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I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell'importo contrattuale. I termini entro i quali sono effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri applicabili.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art541 · fonte del testo

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