Art. 478 c.o.m. — Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio

L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio e' notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione. Se l'ordine e' stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, e' notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti. Il capitano o il guardiano fa registrare l'ordine dall'autorita' competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne da' immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine e' inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sara' loro fissato. (( Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione. ))

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013. 12 parole aggiunte.

… tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sara' loro fissato. aggiunto: Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art478 · fonte del testo

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