Art. 441 c.o.m. — Tutela giurisdizionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La cognizione delle controversie in ordine alle requisizioni di cui al presente capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennita' e al competente Tribunale amministrativo regionale per quanto riguarda la legittimita' del provvedimento di requisizione.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art441 · fonte del testo

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