Art. 363 c.o.m. — Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino

I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall'articolo 292, comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o le capacita' operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'. ((Si applica, altresi', l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.))

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 9 febbraio 2013. 15 parole aggiunte.

… tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'. aggiunto: Si applica, altresi', l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art363 · fonte del testo

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