Art. 350 c.o.m. — Sanzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
Abrogato dal 9 febbraio 2013
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
Abrogato dal 9 febbraio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013. 58 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorita' competenti sono punite con l'ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi piu' gravi, con l'arresto fino a sei mesi. Inoltre l'autorita' militare puo' disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art350 · fonte del testo
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