Art. 280 c.o.m. — Alloggi ASGC

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L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 puo' essere concesso unicamente al personale dipendente cui e' affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonche' al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa. Della concessione e' data notizia al Ministero dell'economia e delle finanze. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art280 · fonte del testo

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