Art. 233 c.o.m.
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Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:
- a)sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;
- b)opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
- c)aeroporti ed eliporti;
- d)basi navali;
- e)caserme;
- f)stabilimenti e arsenali;
- g)reti, depositi carburanti e lubrificanti;
- h)depositi munizioni e di sistemi d'arma;
- i)comandi di unita' operative e di supporto logistico;
- l)basi missilistiche;
- m)strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
- n)segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
- o)strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
- p)poligoni e strutture di addestramento;
- q)centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
- r)opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;
- s)installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
- t)attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale. (( Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni. ))
Testo in vigore dal 9 febbraio 2013 al 20 settembre 2023
