Art. 2255-ter c.o.m.
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I caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica speciale ha decorrenza 1° ottobre 2017. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, la qualifica speciale e' attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.
Testo in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020
