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I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, (( commi 1, lettere b), c) e d))) con anzianita' nel grado fino al ((31 dicembre)) 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. (( Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:

  • a)3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
  • b)3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;
  • c)3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
  • d)3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;
  • e)3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;
  • f)3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;
  • g)3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
  • h)3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);
  • i)4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);
  • l)5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c);
  • m)5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024;
  • n)5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a);
  • o)6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b). )) (( Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173))

Testo in vigore dal 20 febbraio 2020 al 28 agosto 2022

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020. 197 parole tolte, 420 parole aggiunte in 14 capoversi.

I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, aggiunto: commi 1, lettere b), c) e d) con anzianita' nel grado fino al aggiunto: 31 dicembre 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. tolto: Dal 1° gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo aggiunto: Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, tolto: sono richiesti i periodi di permanenza nel grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati aggiunto: comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:

a) tolto: tre anni, aggiunto: 3 anni per i sergenti maggiori capi tolto: e gradi corrispondenti con anzianita' di grado tolto: dal aggiunto: tra il 1° gennaio 2015 tolto: al 31 aggiunto: e il 31 dicembre 2016;

aggiunto: b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;

tolto: b) quattro anni,aggiunto: c) 3 anni per i sergenti maggiori capi tolto: e gradi corrispondenti con anzianita' di grado tolto: compresa tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;

tolto: c) cinque anni,aggiunto: d) 3 anni per i sergenti maggiori capi tolto: e gradi corrispondenti con anzianita' di grado tolto: compresa tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;

tolto: d) seiaggiunto: e) 3 anni per i sergenti maggiori capi tolto: e gradi corrispondenti che hanno almeno una delle seguenti condizioni: aggiunto: con anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;

tolto: 1)aggiunto: f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tolto: compresa tra il 1° tolto: ottobre 2017 aggiunto: gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;

tolto: 2) che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e quello di sergente fino all'anno 2010aggiunto: g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: e) sette anni,aggiunto: h) 3 anni per i sergenti maggiori capi tolto: e gradi corrispondenti che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e sono stati nominati sergente nell'anno 2011. La qualifica speciale e' attribuita: aggiunto: con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);

aggiunto: i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);

tolto: a) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione: a decorrere dal giorno successivo al compimento dei periodi di permanenza nel grado di cui al comma 2aggiunto: l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c);

tolto: b) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo il personale di cui allaaggiunto: m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024;

aggiunto: n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a);

tolto: c) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera b).aggiunto: o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b). Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2254ter · fonte del testo

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