Art. 2253-septies c.o.m. — Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale
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((...)) Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data del 30 settembre 2017. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, ((gli appuntati scelti, gia' collaboratori capo)) non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.
Testo in vigore dal 17 novembre 2018 al 20 febbraio 2020
