Art. 2157 c.o.m. — Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare

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Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2157 · fonte del testo

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