Art. 2126-bis c.o.m. — Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13
Gli atti di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 15 giugno 2016
