Art. 208 c.o.m. — Categorie di personale

Il personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da:

  • a)ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati ((nel Corpo unico della Sanita' militare)); 138
  • b)graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
  • c)ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
  • d)cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera b)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] b) articolo 5, comma 1, lettera a)".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 28 maggio 2026. 9 parole tolte, 6 parole aggiunte.

a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati tolto: nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate aggiunto: nel Corpo unico della Sanita' militare;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera b)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] b) articolo 5, comma 1, lettera a)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art208 · fonte del testo

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