Art. 20 c.o.m. — Enti vigilati

Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:

  • a)l'Agenzia industrie difesa;
  • b)la Difesa servizi spa;
  • c)l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
  • d)l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
  • e)l'Unione italiana tiro a segno;
  • f)la Lega navale italiana;
  • g)l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
  • h)la Cassa di previdenza delle Forze armate. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760. ((La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.))

Testo vigente dal 26 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 giugno 2026. 47 parole tolte, 34 parole aggiunte.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione aggiunto: La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art20 · fonte del testo

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