Art. 1869 c.o.m. — Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo

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[1]Per il personale militare che ha percepito le indennita' di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennita' e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. 2.La pensione normale di cui al comma 1 e', altresi', aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennita' di aeronavigazione o di volo spettanti all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1. 3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non puo' superare l'80 per cento delle indennita' stesse. 4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, e' effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati. 6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti. 7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito l'indennita' di aeronavigazione o di volo, la pensione e l'indennita' per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennita' nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6. 8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennita' di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dell'articolo 1868 non puo' superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, delle indennita' di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013

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