Art. 1795 c.o.m.
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Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma e' attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012
