Art. 1792 c.o.m. — Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata

Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attivita' giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non da' luogo a recupero ed e' compensato mediante la corresponsione di un'indennita' forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennita' e' ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalita' previsti dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalita' stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma nelle misure fisse ivi previste. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennita' di rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. 8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento

Testo vigente dal 28 agosto 2022

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Che cosa è cambiato dal 28 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2020 al 28 agosto 2022. 110 parole tolte, 285 parole aggiunte.

Per tolto: compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio aggiunto: i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attivita' giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico tolto: disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, e' corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennita'aggiunto: , non da' luogo a recupero ed e' compensato mediante la corresponsione di un'indennita' forfetaria pari a euro tolto: 103,29 aggiunto: 100 mensili, a tolto: far data aggiunto: decorrere dal 1° gennaio tolto: 2005. Se il volontario aggiunto: 2023. L'indennita' e' ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati. Per i volontari in ferma prefissata tolto: quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma 1, ferma restando la corresponsione dell'indennita' di cui al medesimo comma 1, l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio e' integralmente remunerata a favore degli eredi nella aggiunto: triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalita' previsti dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al tolto: compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti aggiunto: 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo. Ai volontari in ferma prefissata tolto: quadriennale aggiunto: triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinateaggiunto: , che costituiscono limiti di spesa, i compensi tolto: forfettari aggiunto: forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalita' stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di tolto: 1° caporal maggiore aggiunto: graduato e gradi corrispondenti. tolto: Ai aggiunto: Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata tolto: spettano le indennita' operative in misura fissa di cui alla aggiunto: iniziale e in rafferma nelle misure fisse ivi previste. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, tolto: e aggiunto: ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennita' di rischio aggiunto: prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. … collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. aggiunto: 8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamentotolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1792 · fonte del testo

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