Art. 1674 c.o.m. — Commissioni di disciplina per il personale in congedo

Allorche' si tratta di giudicare personale in congedo le commissioni di disciplina sono costituite come segue:

  • a)per gli ufficiali, funziona da commissione di disciplina la commissione centrale del personale, composta a norma dell'articolo 977 del regolamento. In nessun caso puo' un ufficiale dell'Associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o piu' anziano. Verificandosi tale circostanza si provvede alla sostituzione dei membri incompatibili da parte del presidente nazionale. La commissione puo' essere convocata soltanto dal presidente nazionale dell'Associazione;
  • b)per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono formate di volta in volta e convocate presso ogni centro di mobilitazione dal rispettivo comandante. Esse sono composte da:
  • 1)un tenente colonnello o maggiore della Croce rossa italiana, presidente;
  • 2)un capitano della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno della Croce rossa italiana, membri; il subalterno funge da segretario. La commissione e' costituita con ufficiali comandati per turno di anzianita', tra i presenti alla sede del centro di mobilitazione, effettivi allo stesso. Se gli ufficiali presenti non bastano a costituire la commissione, se ne riferisce al presidente nazionale dell'Associazione che designa, con provvedimento definitivo, ufficiali di un centro viciniore, nel numero necessario. Gli ufficiali chiamati a far parte della commissione di disciplina non hanno diritto ad alcun compenso. Quando per un medesimo fatto, o per piu' fatti connessi, sono sottoposti a commissione di disciplina piu' iscritti non in servizio, e' convocata un'unica commissione, dal comandante del centro di mobilitazione presso cui e' iscritto l'inquisito di grado piu' elevato o, a parita' di grado, piu' anziano.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1674 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari