Art. 1704 c.o.m. — Giudizi di avanzamento

I giudizi d'avanzamento in tempo di pace sono formulati dalle autorita' seguenti:

  • a)per i militi e graduati di truppa:
  • 1)dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
  • 2)dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
  • 3)dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (giudizio di 3° grado e decisivo);
  • 4)se si tratta di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado e' formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla commissione del personale;
  • b)per i sottufficiali:
  • 1)dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
  • 2)dalla commissione del personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
  • 3)dal presidente nazionale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado e' dato dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 e quello decisivo dal presidente nazionale. Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all'articolo 1703, oltre al parere del presidente nazionale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro della difesa, in conformita' al disposto dell'articolo 1692. La commissione del personale dei centri di mobilitazione e la commissione centrale deliberano sulla idoneita' all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti. Il giudizio sull'avanzamento e' sintetizzato in una delle due seguenti formule: <<idoneo>> o <<non idoneo>>. Il giudizio di non idoneita' e' sempre motivato dall'autorita' giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall'articolo 1702 l'interessato e' giudicato insufficiente. Per il tempo di guerra provvede l'articolo 1713.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1704 · fonte del testo

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