Art. 1622 c.o.m. — Riduzione o sospensione degli assegni

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Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1622 · fonte del testo

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