Art. 1621 c.o.m. — Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari
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Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021
