Art. 158 c.o.m. — Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero

L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali. L'impiego del personale di cui al comma 2 e' disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art158 · fonte del testo

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