Art. 1548 c.o.m. — Nomina
1. La nomina dei cappellani militari di complemento e' effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare
Testo vigente dal 23 maggio 2021
1. La nomina dei cappellani militari di complemento e' effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare
Testo vigente dal 23 maggio 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021. 7 parole tolte, 3 parole aggiunte.
aggiunto: 1. La nomina dei cappellani militari tolto: addetti aggiunto: di complemento e' effettuata con decreto del tolto: Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militaretolto: .
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1548 · fonte del testo
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