Art. 1544 c.o.m. — Richiami in servizio

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Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se sono vacanti i corrispondenti posti organici. In tempo di guerra si puo' far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1544 · fonte del testo

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