Art. 1361 c.o.m. — Consegna

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

Con la consegna sono punite:

  • a)la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento;
  • b)la recidiva nelle mancanze;
  • c)piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1361 · fonte del testo

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