Art. 1359 c.o.m. — Richiamo

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Il richiamo e' un ammonimento con cui sono punite:

  • a)lievi mancanze;
  • b)omissioni causate da negligenza. Il richiamo puo' essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore e' collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'e' obbligo di rapporto. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non da' luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato ne' a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri a esclusivo uso interno per le finalita' previste dal comma 4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente:
  • a)ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero;
  • b)per l'accertamento del presupposto di cui all'articolo 1369, comma 1.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1359 · fonte del testo

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