Art. 1287 c.o.m. — Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare

Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:

  • a)nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni;
  • b)tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;
  • c)supporto e servizio amministrativo/logistico ((...)): 4 anni; 138
  • d)nocchieri di porto: 2 anni;
  • e)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
  • a)nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
  • b)tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
  • c)supporto e servizio amministrativo/logistico ((...)): 5 anni; 138
  • d)nocchieri di porto: 4 anni;
  • e)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni, che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2020 al 28 maggio 2026. 4 parole tolte in 2 capoversi.

c) supporto e servizio amministrativo/logisticotolto: , servizio sanitarioaggiunto: ...: 4 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logisticotolto: , servizio sanitarioaggiunto: ...: 5 anni;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1287 · fonte del testo

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