Art. 1258 c.o.m. — Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
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I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti:
- a)maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni;
- b)tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni;
- c)sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
- a)maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente;
- b)capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente;
- c)tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017
