Art. 1098 c.o.m. — Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell'avanzamento

Gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento. 138 Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

  • a)per la promozione a maggiore e gradi corrispondenti, undici anni di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianita' di servizio;
  • b)per la promozione a tenente colonnello e gradi corrispondenti, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianita' di servizio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare tolto: e dell'Aeronauticaaggiunto: , dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1098 · fonte del testo

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