Art. 1047 c.o.m. — Commissioni permanenti

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(( Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonche' per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 e' cosi' composta:

  • a)presidente: ufficiale generale;
  • b)membri ordinari:
  • 1)ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
  • 2)il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
  • c)membri supplenti. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte:
  • a)presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;
  • b)membri ordinari:
  • 1)ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
  • 2)un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
  • c)membri supplenti. )) ((Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:))
  • a)presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi e' disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione;
  • b)membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre ((luogotenenti)) o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
  • b-bis)membri supplenti. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.

Testo in vigore dal 7 luglio 2017 al 16 luglio 2022

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Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2014 al 7 luglio 2017. 78 parole tolte, 221 parole aggiunte in 12 capoversi.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a sceltaaggiunto: , per la compilazione dei relativi quadri nonche' per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente tolto: ai aggiunto: a ciascuno dei ruoli marescialli, tolto: ispettori, sergenti, sovrintendenti aggiunto: sergenti e volontari in servizio permanente, tolto: e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti. Le commissioni di avanzamento di aggiunto: sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 tolto: sono costituite come segue aggiunto: e' cosi' composta:

a) presidente: tolto: un ufficiale generale;

aggiunto: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici tolto: ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; tolto: il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti

aggiunto: 2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;

aggiunto: c) membri supplenti. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte:

aggiunto: a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;

aggiunto: b) membri ordinari:

aggiunto: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il piu' anziano aggiunto: assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: 2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solaretolto: . Peraggiunto: ;

aggiunto: c) membri supplenti. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri tolto: la commissione di avanzamento di cui al comma 1 e'aggiunto: , costituita come segue:

b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre tolto: marescialli aiutanti aggiunto: luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di … commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuareaggiunto: .

aggiunto: b-bis) membri supplenti. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1047 · fonte del testo

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