Art. 1009 c.o.m. — Permanenza nella riserva

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L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':

  • a)73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
  • b)70 anni se ufficiale superiore o inferiore. Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Il militare e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1009 · fonte del testo

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