Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 20 aprile 2013. 506 parole tolte, 39 parole aggiunte in 9 capoversi.
aggiunto: 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono tolto: necessariamente i seguenti dati pubblici:
tolto: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
tolto: b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
tolto: c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
tolto: d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di aggiunto: i dati di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
tolto: e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
tolto: f) l'elenco di tutti i bandi di gara;
tolto: g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia' disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.
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tolto: g-bis) i bandi di concorso. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta. Le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessita' di identificazione informatica. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento. aggiunto: legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190