Art. 41 c.a.d. — Procedimento e fascicolo informatico

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(( Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilita' e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.28 Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71((...)). Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

  • a)dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
  • b)delle altre amministrazioni partecipanti;
  • c)del responsabile del procedimento;
  • d)dell'oggetto del procedimento;
  • e)dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
  • e-bis)dell'identificativo del fascicolo medesimo. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

28

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l' espressione «chiunque», ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».

Testo in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 86 parole tolte, 43 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazionetolto: , nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispettoaggiunto: . Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilita' e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto tolto: all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater aggiunto: dall'articolo 12, comma 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, … e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71tolto: , di concerto con il Ministro della funzione pubblicaaggiunto: .... Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

… l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990. tolto: Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

    Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l' espressione «chiunque», ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art41 · fonte del testo

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