Art. 272 t.u.a. — impianti e attività in deroga

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[1](( Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attivita' non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi' prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive. )) Per specifiche ((categorie di stabilimenti)), individuate in relazione al tipo e alle modalita' di produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna ((singola categoria)), nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni,((anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,)) i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformita' ((all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate.)). All'adozione di tali autorizzazioni generali ((l'autorita' competente deve in ogni caso procedere entro cinque anni)) dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, ((per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.)). In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e i ((gestori degli stabilimenti)) interessati comunicano la propria adesione all'autorita' competente ((o ad altra autorita' da questa delegata)); e' fatto salvo il potere di tale autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione ((obbligatoria)) alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). ((Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.)) I ((gestori degli stabilimenti)) per cui e' stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. (( Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorita' competente o ad altra autorita' da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia piu' conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e' effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio puo' essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. )) Le disposizioni dei ((commi 1, 2 e 3)) non si applicano:

  • a)in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o b)

[2]nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. (( Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorita' competente puo' permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni. )) ((Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed))alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.

Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 13 giugno 2013

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Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010. 248 parole tolte, 784 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'autorita' competente puo' prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attivita' elencati nella parte I dell'Allegatoaggiunto: Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decretoaggiunto: , sia impianti o attivita' non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi' prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa tolto: di ricadere in tale elenco nonche' aggiunto: o ad altra autorita' da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita'tolto: , salvo diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attivita' le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, puo' essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo aggiunto: ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui all'articolo 281, comma 5, anche su tolto: proposta aggiunto: indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive. Per specifiche categorie di tolto: impianti aggiunto: stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalita' di produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria tolto: di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, tolto: iaggiunto: anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi tolto: 6 e 8 aggiunto: da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate.. All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorita' competente deve in ogni caso procederetolto: , entro due aggiunto: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli tolto: impianti e per aggiunto: stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. aggiunto: Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e aggiunto: del mare e i gestori degli tolto: impianti aggiunto: stabilimenti interessati comunicano la propria adesione all'autorita' competente aggiunto: o ad altra autorita' da questa delegata; e' fatto salvo il potere di tale autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione aggiunto: obbligatoria alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territoriotolto: . aggiunto: e del mare. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli tolto: impianti aggiunto: stabilimenti per cui e' stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. tolto: Il gestore degli impianti o delle attivita' aggiunto: Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2aggiunto: , presenta all'autorita' competentetolto: , almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attivita', aggiunto: o ad altra autorita' da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generaletolto: . L'autorita' competente aggiunto: corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o aggiunto: i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. tolto: L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere, per gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate aggiunto: Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia piu' conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' competente procede, tolto: ogni quindici aggiunto: almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente tolto: artico lo aggiunto: articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio … decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e' effettuato entro tolto: quindici aggiunto: cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto tolto: oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attivita' puo' continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta aggiunto: e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione tolto: corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorita' competente non nega l'adesioneaggiunto: , corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio puo' essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda tolto: nel termine previsto l'impianto o l'attivita' si considerano aggiunto: di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Le disposizioni dei commi aggiunto: 1, 2 e 3 non si applicano:

… sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. tolto: Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV aggiunto: Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto aggiunto: con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorita' competente puo' permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni. Il presente titolo non si applica tolto: inoltre agli impianti aggiunto: agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale tolto: ne' alle aggiunto: edalle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art272 · fonte del testo

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