Art. 269 t.u.a. — Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

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(( Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. )) Il gestore che intende installare ((uno stabilimento)) nuovo o trasferire ((uno stabilimento)) da un luogo ad un altro presenta all'autorita' competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

  • a)((dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
  • b)da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.)) ((Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi)), l'autorita' competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi ((dell'articolo 14, comma 3,)) della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ((Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente, previa informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta)); se l'autorita' competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore puo', entro i successivi sessanta giorni, richiedere al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorita' competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; ((in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni;)) ((decorsi tali termini)), si applica l'articolo 2, ((comma 8)), della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
  • a)per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalita' di captazione e di convogliamento;
  • b)per le emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite e la periodicita' dei controlli di competenza del gestore ((, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli.))
  • c)per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento. (( In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale. )) (( L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato. )) L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto puo' continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. ((L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.)) ((Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica e' sostanziale l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.))((...)) Se la modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorita' competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestor e puo' procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorita' competente ((di provvedere successivamente.)) Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse. ((E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la comunicazione.)) L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. (( Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalita', con apposito provvedimento dall'autorita' competente. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo. )) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).

Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 13 giugno 2013

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 250/2009

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2009

    v. titoletto

    Art. 287 t.u.a. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 267 t.u.a. · Art. 269 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010. 885 parole tolte, 673 parole aggiunte in 15 capoversi.

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, tolto: comma 3, dai commi 14 e 16 aggiunto: commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, tolto: comma aggiunto: commi 1 e 5, per tutti gli tolto: impianti aggiunto: stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. aggiunto: L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. Il gestore che intende installare tolto: un impianto aggiunto: uno stabilimento nuovo o trasferire tolto: un impianto aggiunto: uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorita' competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

a) dal progetto tolto: dell'impianto aggiunto: dello stabilimento in cui sono tolto: descritte la specifica attivita' a cui l'impianto e' destinato aggiunto: descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le modalita' di esercizioaggiunto: , la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui … tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzanotolto: , eb)

aggiunto: ;

aggiunto: b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si tolto: inserisce la specifica attivita' cui l'impianto e' destinato aggiunto: inseriscono gli impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime tolto: dell'impianto. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione aggiunto: degli impianti. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorita' competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi tolto: degli articoli 14 e seguenti aggiunto: dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede … 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. tolto: Eventuali aggiunto: Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente, previa informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta giorni dalla aggiunto: relativa richiesta; se l'autorita' competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi … entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorita' competente. Il Ministro si esprime sulla … nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; tolto: decorso tale termine aggiunto: in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni; decorsi tali termini, si applica l'articolo 2, comma tolto: 5 aggiunto: 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

… valori misurati ai valori limite e la periodicita' dei controlli di competenza del gestoretolto: ;aggiunto: , la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli.

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento. aggiunto: In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e … competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata tolto: di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti aggiunto: decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzareaggiunto: ; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime tolto: dell'impianto aggiunto: di uno o piu' impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. … caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. tolto: L'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del comma 8 comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni solo nel caso di modifica sostanziale. Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del aggiunto: L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, tolto: o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati, aggiunto: prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta tolto: una domanda di aggiornamentoaggiunto: , ai sensi del presente articoloaggiunto: , una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di tolto: aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni aggiunto: autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica aggiunto: e' sostanziale l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.... Se la modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. … all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorita' competente di provvedere tolto: anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione aggiunto: successivamente. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse. tolto: Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attivita' autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. tolto: L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 275, chi intende effettuare, in modo non occasionale, attivita' di verniciatura in un luogo a cio' adibito ed in assenza di un impianto presenta all'autorita' competente apposita domanda, salvo l'attivita' ricada tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. L'autorita' competente valuta se, aggiunto: Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo tolto: 270, commi 1 e 2, le emissioni prodotte da tali attivita' devono essere convogliate attraverso la realizzazione di un impianto. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni sia disposto ai sensi del comma 10, si applicano i valori limite e le prescrizioni di cui all'articolo 271, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate in conformita' al presente articolo, oppure, se l'attivita' ricade tra quelle previste dall'articolo 272, comma 2, i valori limite e le prescrizioni contenuti nelle autorizzazioni generali ivi disciplinate. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni non sia disposto, l'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse prodotte dall'attivita'; a tale autorizzazione si applicano le disposizioni del presente articolo escluse quelle che possono essere riferite alle sole emissioni convogliate. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano altresi' a chi intende effettuare, in modo non occasionale ed in un luogo a cio' adibito, in assenza di un impianto, attivita' di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni, o attivita' di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, salvo tali attivita' ricadano tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. Per le attivita' aventi ad oggetto i materiali polverulenti si applicano le norme di cui alla parte I dell'Allegato V aggiunto: 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decretotolto: . Se un luogo e' adibito, in assenza di una struttura fissa, all'esercizio non occasionale delle attivita' previste dai commi 10 o 12, ivi effettuate in modo occasionale da piu' soggetti, l'autorizzazione e' richiesta dal gestore del luogo. Per gestore si intende, ai fini del presente comma, il soggetto che esercita un potere decisionale circa le modalita' e le condizioni di utilizzo di tale area da parte di chi esercita l'attivita'. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:

tolto: a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

tolto: b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

tolto: d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

tolto: e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

tolto: f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

tolto: g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

tolto: h) impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;

tolto: i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto aggiunto: con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la comunicazione. L'autorita' competente tolto: puo' prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti di cui al comma 14 comunichino alla stessa, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita' aggiunto: per il controllo e' autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi … le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalita', con apposito provvedimento dall'autorita' competenteaggiunto: . Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art269 · fonte del testo

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